Il gruppo di lavoro sulle società cooperative, promosso dall’Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha pubblicato un documento dal titolo “Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015”.
Il documento si occupa delle conseguenze apportate dal D.Lgs n. 139/2015, di riforma dei criteri di redazione dei bilanci societari, sul “calcolo della mutualità prevalente”.
Nello specifico, l’obiettivo del lavoro congiunto è quello di individuare le peculiarità e le criticità che hanno impatto sul calcolo della prevalenza, derivanti:
dall’eliminazione dell’area straordinaria, cosiddetto aggregato “E”, dove erano imputati “proventi e oneri straordinari”;
da altri nuovi criteri di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l’applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato.
Alla luce dell’eliminazione dell’aggregato “E” dallo schema di Conto Economico di cui all’articolo 2425 c.c., i commercialisti si chiedono come debbano essere considerati i parametri di riferimento richiamati dall’articolo 2513 c.c.. Più precisamente, ci si chiede se debba prevalere un criterio di “derivazione” pura dallo schema di Conto Economico, piuttosto che un criterio di “continuità” rispetto alle modalità di calcolo che venivano seguite antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015.
Nel documento in oggetto, i commercialisti ritengono che l’approccio più corretto sia il principio di “derivazione” dal bilancio, in quanto il legislatore, nel definire i criteri di misurazione della prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c., ha inteso effettuare un rinvio formale a specifiche voci di Conto Economico, il che comporta che, qualora intervengano modificazioni alle regole contabili, anche il valore di riferimento subisca necessariamente le medesime modificazioni.
Inoltre, si precisa anche che deve essere osservata la regola della cosiddetta “omogeneità mutualistica”, secondo la quale dovranno in ogni caso essere escluse le voci di componenti non attinenti allo scambio mutualistico. Tale deroga discende dall’applicazione del principio cardine sancito dal codice civile per il quale la società cooperativa, a differenza delle società lucrative, persegue lo scopo mutualistico.
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