Il Cndcec, con informativa n. 82 del 27 ottobre 2015, richiama l'attenzione sulla sentenza del Tar del Lazio, n. 11391/2015, che ha respinto il ricorso promosso dal Consiglio nazionale forense e da altri Consigli dell’ordine degli avvocati contro alcune delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), le quali hanno sostenuto l'applicazione della Legge n. 190/12 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - agli Ordini e ai Collegi professionali.
I giudici hanno affermato come tali entità, in quanto rientranti nel novero degli Enti pubblici non economici, fossero soggette alla normativa riguardante gli obblighi e gli adempimenti anticorruzione.
Prevedere l’esenzione solo in favore di alcuni enti pubblici non economici, rispetto alla generalità della categoria e rispetto a tutti gli altri enti pubblici, dall’osservanza degli obblighi anticorruzione, comporterebbe la lesione del principio di cui all’articolo 3 della Costituzione.
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