Cndcec. Nessun taglio peri i compensi dei revisori della P.A.

Pubblicato il 03 marzo 2011 Con l’informativa n. 16/2011, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha approvato tre documenti interpretativi elaborati dalle commissioni di studio dell'Area enti pubblici, con cui si prende in esame la situazione dei revisori dei conti negli enti locali e quella dei sindaci delle società pubbliche. Il discorso viene affrontato alla luce dell’austerità imposta in materia dalla manovra estiva (Dl n. 78/2010).

La stessa Corte dei Conti, con due pronunce delle sezioni regionali di controllo per la Lombardia e la Toscana, ha previsto a carico dei revisori il taglio del 10% dei compensi secondo quanto disposto dalla citata manovra. Ancora sull’argomento, i magistrati toscani hanno sottolineato che la stretta sui compensi è da operare anche per chi ha già scelto autonomamente di alleggerire i propri, riferendosi alle somme effettivamente percepite e non ai massimi di legge.

Con la prima nota interpretativa predisposta, il Cndcec ha, invece, offerto una lettura diversa rispetto a quella della manovra estiva 2010, affermando che non risulta applicabile l'automatica decurtazione del 10%, rispetto agli importi al 30/4/2010 e fino al 31/12/2013, prevista per le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e utilità comunque denominate, corrisposti dagli enti locali ai componenti di organi di “indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”.

Analogamente, non può essere operata la riduzione del 10% del compenso indicato nell'articolo 2389, comma 1, del Codice civile, percepito dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche ad esclusione delle quotate e loro controllate.

Per il Cndcec, i revisori degli enti locali non devono essere considerati “organi di controllo” né “titolari di incarichi”, in quanto la loro attività è svolta non nell’interesse del committente, ma nell’interesse pubblico. Il revisore, infatti, è eletto dal consiglio dell'ente e assume obblighi e responsabilità nell'interesse generale.

Dunque, con i documenti interpretativi del Cndcec vengono messi in salvo i compensi dei collegi sindacali delle società pubbliche, dei revisori degli enti locali e dei revisori degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Con la suddetta presa di posizione, si è voluto sottolineare come i compensi del collegio sindacale sono fissati dal Codice civile e quelli dei revisori sono regolati dal Dlgs n. 39/2010. Proprio secondo quest’ultima norma di legge, “il corrispettivo per l’incarico di revisore legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori”. Concetto questo che di certo non può essere subordinato alla gratuità o ai "tagli” previsti dalla manovra estiva.
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