Cndcec, “La fiscalità delle imprese OIC adopter” quarta versione

Pubblicato il 10 agosto 2019

Pubblicata la quarta versione del documento dei commercialisti per il calcolo del tax rate dei soggetti Oic adopter, alla luce del mutato contesto normativo.

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, per risolvere i principali dubbi sorti tra i professionisti e gli operatori circa gli aspetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali da parte delle società che applicano il principio di derivazione rafforzata, hanno aggiornato la versione del documento “La fiscalità delle imprese Oic adopter” (IV versione).

La nuova versione del documento risulta arricchita di ulteriori approfondimenti sulle seguenti tematiche:

Adeguamento dei principi contabili nazionali

Dopo che il Dlgs n. 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, l’Organismo italiano di contabilità ha proceduto con il conseguente adeguamento dei principi contabili nazionali.

Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l’art. 13-bis del Dl n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Successivamente, con il decreto MEF 3 agosto 2017, sono state emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC.

La complessità del suddetto quadro normativo ha indotto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a predisporre un’analisi degli effetti fiscali derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali.

Il tutto è avvenuto con il documento in esame, che riprende, approfondendole, le precedenti versioni dello stesso emanate nel 2017 e 2018.

Cndcec, chiariti dubbi in fase di prima applicazione della nuova disciplina

Dopo aver passato in rassegna le principali novità in ambito civilistico, nel documento del Cndcec vengono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, sono trattati i seguenti temi:

Cndcec, principio di derivazione rafforzata

In particolare, l’approfondimento dei commercialisti si sofferma sul principio di derivazione rafforzata, in base al quale – ai fini della determinazione del reddito d’impresa – valgono, anche in deroga a quanto dettato dal Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Tale principio viene invocato per la contabilizzazione ed il conseguente riconoscimento fiscale dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio tra i quali: le cause legali, le commissioni per intermediazione, i premi del personale, ecc.. Insomma, per tutti quei costi che si manifestano a cavallo dell'anno. Esso è di particolare importanza, in quanto rinvia sia al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico che ai principi contabili, ma risulta incisivo anche per riconoscerne la rilevanza fiscale.

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