Online la copia del modello di domanda per l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ai fini della nuova procedura di composizione negoziata della crisi, operativa dal 15 novembre 2021, unitamente al modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
A specificarlo è il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 19 novembre 2021.
Con l’istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000, il professionista è tenuto a indicare, oltre la propria anzianità di iscrizione all’Albo (non inferiore a 5 anni ex art. 5, co. 3 del D.L. n. 118/2021) e l’assenza di sanzioni disciplinari in corso più gravi della censura, anche di avere maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa, in qualità di commissario giudiziale, commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza, o di attestatore, ovvero di gestore della crisi per la ristrutturazione dell’impresa agricola.
Il professionista potrebbe, altresì, specificare di avere maturato l’esperienza come advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) e nei concordati preventivi, ovvero come advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione dei debito tributario e previdenziale e funzionale al risanamento di imprese in crisi, o anche con incarico in ambito giuslavoristico (che sia stato funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi).
Ad ulteriore qualifica dell’esperienza del professionista sarà possibile indicare l’eventuale iscrizione al registro dei revisori legali, nonché “di aver maturato esperienza nelle tecniche di facilitazione e mediazione” e “di essere in possesso di ulteriore formazione nella crisi di impresa e nelle tecniche di facilitazione e mediazione”, ciò sarà valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza.
È necessario anche dichiarare il possesso della specifica formazione, richiesta dall’art. 3, co. 4 del D.L. n. 118/2021 e declinata nella Sezione IV del Decreto settembre 2021, specificando i corsi seguiti, l’ente di formazione l’ammontare delle ore maturate (per un totale, ai fini dell’iscrizione, di 55 ore ripartite secondo le indicazioni del decreto).
I dati saranno anche inseriti nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma e consultabile dalla Commissione di nomina di cui all’art. 3, co. 6, dal segretario generale della CCIAA per la nomina dell’esperto in relazione alle imprese sottosoglia ex. Art. 17 del D.L. n. 118/2021 e dal responsabile dell’elenco.
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