Cndcec. Intensificata la lotta all’abusivismo professionale

Pubblicato il 12 aprile 2012 Con l’informativa n. 29 del 12 aprile 2012, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti invita i presidenti territoriali ad intensificare l’attività di controllo e a segnalare ogni situazione sospetta che dovesse celare ipotesi di reato di cui all’articolo 348 del codice penale. Si informa, inoltre, che a giorni verrà inviato ai dirigenti di categoria un fac-simile di esposto da inoltrare all’autorità giudiziaria.

Scopo del Consiglio è quello di tutelare ancora di più la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11545/2012, che ha espressamente affermato che le competenze tecniche dei dottori commercialisti sono riservate solo agli iscritti nell’apposito albo nazionale, con una ulteriore sottolineatura della sostanziale equiparazione tra le competenze tecniche e quelle riservate.

La lotta all’abusivismo trova, così, un ulteriore appiglio che ha spinto lo stesso Presidente del Consiglio, Claudio Siciliotti, a commentare come oggi, diversamente dal passato, sia possibile punire a norma dell’articolo 348 del codice penale, tutti coloro che non risultano iscritti all’albo unico, ma svolgono ugualmente tutte le attività riservate all’attività professionale riconosciuta. Inoltre, per Siciliotti la recente sentenza delle Sezioni unite penali “appare idonea a porre fine alle ingiustificate richieste di riconoscimento pubblicistico avanzate da quelle associazioni i cui aderenti svolgono attività caratteristiche di professioni già riconosciute”. Il riferimento è per le associazioni di tributaristi.

Altra questione dibattuta di recente dal Consiglio nazionale è quella relativa all’equipollenza dell’esame di stato per accedere alla professione di commercialista e quello di revisore legale. La conferma è arrivata proprio dal ministero dell'Istruzione che, su sollecitazione dello stesso Cndcec, ha analizzato le materia di esame per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, arrivando alla conclusione che le materie per l’abilitazione a dottore commercialista sono equipollenti a quelle previste dal Decreto legislativo n. 39/2010 per l'esame di revisore legale (nota del 4 aprile 2012). Ciò ha portato a rafforzare ulteriormente la posizione dei dottori commercialisti, i quali hanno visto, così, rinsaldare i confini della loro attività facendo ricomprendere nella loro professione anche la funzione di revisore.
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