Con il Pronto ordini n. 184 del 3 novembre 2022, il Cndcec ha fornito alcuni chiarimenti sulla professione di commercialista in materia di incompatibilità in caso di assunzione presso una società a partecipazione pubblica.
Il dubbio era stato sollevato in relazione al caso di un commercialista che viene assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime “full time” presso INVITALIA, società interamente partecipata dal MEF.
Il Consiglio nazionale ricorda, in primo luogo, che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DLgs. 139/2005, non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.
Con riferimento al caso presentato, dato che la società di cui il commercialista è dipendente è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se tale rapporto di lavoro sia regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego.
In tal caso, infatti, l’art. 53, co. 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), anche determinato, il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale.
NOTA BENE: Ne deriva che il professionista, iscritto all’Ordine in base al domicilio professionale, dovrà essere cancellato d’ufficio dall’Albo e potrà richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale istituito presso l’Ordine costituito nel luogo in cui questi ha la residenza anagrafica.
Se, invece, il suddetto rapporto di lavoro sia disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l’iscritto e la società non preveda l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto.
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