Il tirocinio svolto a distanza, durante il periodo di emergenza sanitaria, non può essere prorogato su richiesta dal dominus. Ciò vale anche se il professionista ritiene che l’avvenuta effettuazione del tirocinio secondo le predette modalità non sia stata “esaustiva”.
È quanto emerge dal pronto ordini n. 60 del 3 giugno 2020, nel quale il CNDCEC risponde a un iscritto che chiedeva la possibilità di poter differire il periodo di pratica del tirocinante.
La possibilità per i tirocinanti di poter svolgere il tirocinio secondo modalità a distanza, si è resa necessaria dall’emergenza sanitaria in corso a causa della quale non deve essere pregiudicata la possibilità di continuare a svolgere il praticantato necessario per l’accesso all’esame di abilitazione.
Tale opportunità, tra l’altro, è stata espressamente affermata dal MIUR con il D.M. n. 38 del 24 aprile 2020 (informativa n. 38/2020).
Nel documento di prassi in trattazione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti afferma che il dominus non può richiedere il prolungamento del tirocinio in ragione della considerazione che l’avvenuta effettuazione dello stesso secondo modalità a distanza “non è stata esaustiva”.
Tra l’altro, ricordano i Dottori Commercialisti, che la sede di valutazione del tirocinio effettuato (quindi della sua “esaustività”) è esclusivamente l’esame di Stato dovendo il dominus semplicemente attestare l’effettuazione dello stesso presso il proprio studio professionale (in questo caso secondo le modalità a distanza).
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