Cndcec. Il tirocinio a 18 mesi da subito? Serve chiarezza

Pubblicato il 08 marzo 2012 Il Dl liberalizzazioni interviene in materia di libere professioni anche rideterminando il termine del tirocinio professionale obbligatorio.

L’art. 9, comma 5 del Decreto, infatti, fissa espressamente a 18 mesi la durata del tirocinio valido per l’accesso alle professioni regolamentate, abbassando significativamente la soglia dagli attuali 3 anni. Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere i primi sei mesi “in concomitanza col corso di studio” finalizzato al conseguimento di una laurea breve o della laurea; la possibilità di siglare una convenzione con il ministero della PA per svolgere il tirocinio nel pubblico; mentre, è stato eliminato l'obbligo di corrispondere al tirocinante un “equo compenso di natura indennitaria”.

Ovviamente, la norma non ha potuto fare a meno di destare alcune perplessità. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, lo scorso 27 febbraio, ha inviato una lettera ai direttori generali dei due ministeri competenti (Giustizia e Università), al fine di ottenere risposte certe su alcuni quesiti riguardanti per esempio, i tempi e le modalità di attuazione della nuova disposizione. Alla lettera, segue l'informativa del Cndcec n. 20/2012 del 5 marzo.

Il dubbio sorto è se la riduzione del periodo di tirocinio obbligatorio a 18 mesi debba entrare in vigore il 13 agosto 2012 (ad un anno esatto dall’entrata in vigore fissata dal DL n. 138/2011 in materia di riforma degli ordini professionali) oppure se in virtù del DL n. 1/2012 – che si è basato proprio sul DL n. 138/2011 – sia da considerarsi immediatamente applicabile.

Secondo il Cndcec, questa seconda opzione creerebbe un vuoto normativo tale da richiedere una esplicita delucidazione. Infatti, il Consiglio sottolinea che“il decreto legge non è lo strumento per dettare norme di principio” e proprio ciò potrebbe far pensare “che si sia invece voluta introdurre una norma immediatamente prescrittiva”.
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