Cndcec, il falso in bilancio non sia solo punitivo

Pubblicato il 22 aprile 2015 Il Cndcec, con un documento dal titolo “Proposte in tema di falso in bilancio pubblicato online sul sito, mette in guardia sul rischio di interventi punitivi generalizzati delle nuove norme.

Bisogna garantire un assetto “equilibrato” del sistema sanzionatorio della riforma (disegno di legge approvato in Senato e all’esame della Camera dei Deputati), prevedendo la punibilità solo quando c’è un crimine.

Tra i suggerimenti del documento propositivo se ne evidenziano due.

Per quel che concerne gli elementi qualificanti il reato, si suggerisce una maggiore specificazione della valenza intenzionale, al fine di evitare il pericolo di un allargamento a dismisura dell’ambito applicativo della norma, escludendo il dolo eventuale e – a rigore – anche quello indiretto e diretto.

Nello specifico, si dovrebbe individuare un’espressione più chiara dell’avverbio “consapevolmente”, inserendo l’avverbio “intenzionalmente”, poiché esso “presuppone la pienezza del momento volitivo e meglio si presta a comprendere al contempo i tre elementi di animus nocendi (intenzione di fornire un’informativa sociale non veritiera), animus discipiendi (intenzione di ingannare), animus lucrandi (intenzione di trarre un ingiusto profitto dall’evento dannoso)”.

Quanto all’elemento oggettivo del reato sarebbe opportuna una maggiore delimitazione del perimetro nell’ambito del quale declinare correttamente la nozione di “bilancio falso”.

In tal senso, si spiega nel documento, e` imprescindibile il riferimento ai principi contabili nazionali elaborati dall’OIC, nonche´ ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, quale criterio di tipo sia qualitativo che quantitativo (atteso il richiamo al principio di significativita`) idoneo a determinare la correttezza o meno della formazione del bilancio.
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