Con il pronto ordini 26 maggio 2022, n. 102, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fornisce chiarimenti in merito al quesito pervenuto dall’Ordine di Trani, relativo alla produzione della documentazione necessaria per la valutazione delle pregresse esperienze professionali, ai fini dell’iscrizione all’elenco unico della composizione negoziata.
I responsabili della formazione svolgono l’attività di accertamento della documentazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati.
La predetta documentazione è suddivisa in base alle diverse tipologie di incarico:
Il CNDCEC ha chiarito che le pregresse esperienze da valutare per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti debbano essere maturate in occasione dello svolgimento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista.
Con riferimento all’attività di gestore della crisi incaricato dalla ristrutturazione dell’impresa agricole ai sensi dell’art. 7 legge 27 gennaio 2021, n. 3, si richiedeva, altresì, se risulti sufficiente la predisposizione del documento di nomina o, in alternativa, se è necessario fornire un ulteriore documentazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’attività.
Il CNDCEC ha chiarito che per quanto riguarda la valutazione della comprovata esperienza del gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola si potrebbe richiedere la copia di un atto comprovante il deposito della domanda di accordo, ovvero allegare la relazione dell’organismo di composizione della crisi.
In aggiunta, si richiede se tra le attività qualificanti in riferimento al punto 1 delle Linee di indirizzo agli Ordini Professionali del 29/12/2021, potesse rientrare l’incarico di commissario straordinario, conferito dal Ministero dello Sviluppo Economico VI divisione, destinato alla ricomposizione degli assetti societari e patrimoniali delle grandi imprese in crisi e/o di cooperative mutualistiche iscritte al registro imprese, ricomprendendo gli incarichi di LCA rimessi, in seguito alla motivata relazione del commissario che ha ripristinato gli organi sociali e riportato in bonis la società o cooperativa.
Il CNDCEC specifica che tra quelli indicati dall’Ordine di Trani, sono valutabili esclusivamente gli incarichi realizzati come commissario straordinario di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.
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