CNDCEC, esame di Stato per il Ragioniere Commercialista già iscritto
Pubblicato il 28 ottobre 2022
Con il Pronto Ordini 26 ottobre 2022, n. 170, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili risponde al quesito pervenuto dall’Ordine di Castrovillari, in merito alla richiesta di ammissione all’esame di abilitazione come “dottore Commercialista” di un ragioniere Commercialista iscritto all’Albo, sez. A, senza lo svolgimento di alcun periodo di tirocinio.
L’Ordine di Castrovillari specifica che il professionista in oggetto ha conseguito il diploma universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese (Classe 17 – D.M. 509/99) e la laurea magistrale in Scienze Economiche (LM 56) corrispondente alla ex 64/S.
Ammissione all’Esame di Stato senza tirocinio
Il CNDCEC ha precisato che il ragioniere Commercialista iscritto nella sez. A dell’Albo, in possesso dei predetti titoli di studio, potrà essere ammesso all’esame di abilitazione per conseguire il titolo di dottore Commercialista, senza dover svolgere il periodo di tirocinio.
Tale decisione è dettata da due motivazioni:
- l’impossibilità logico-giuridica di ipotizzare la coesistenza in capo allo stesso soggetto della qualità di esercente la professione di ragioniere Commercialista iscritto alla sez. A dell’albo e - contemporaneamente - della qualità di tirocinante iscritto nella sezione A del registro dei tirocinanti;
- la previsione dell’articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di ammettere all’esame di abilitazione professionale per l’accesso alla sez. A dell’Albo i soggetti che hanno svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri e periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007, a condizione che siano in possesso di:
- diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali…;
- diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
Alla luce di quanto esposto, a prescindere dall’iscrizione nella sez. A, il ragioniere commercialista avendo già svolto il periodo di tirocinio obbligatorio ed essendo in possesso dei titoli di studio previsti dal citato decreto potrà sostenere l’esame di abilitazione senza dover svolgere un ulteriore periodo di tirocinio.