Cndcec-Confindustria Linee guida novità per la redazione dei bilanci

Pubblicato il 30 marzo 2017

La predisposizione dei bilanci 2016 sta creando alcune difficoltà agli operatori in seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015 che, in attuazione della direttiva 2015/34/Ue, ha innovato in modo significativo le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria.

Le novità introdotte modificano sensibilmente il volto al bilancio, con effetti sia per l'impresa che per gli azionisti, gli stakeholders e lo stesso Fisco, dato che le risultanze di bilancio rappresentano la base di partenza per la determinazione del reddito d'impresa imponibile.

Per affrontare al meglio questo periodo di transizione alle nuove regole di “riforma contabile”, che hanno richiesto l’adeguamento di ben 20 principi contabili da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Confindustria hanno ritenuto opportuno redigere e diffondere delle linee guida per illustrare le modalità di passaggio alle nuove regole in vista della redazione dei bilanci 2016.

Fase transitoria

Obiettivo del Cndcec e Confindustria è quello di indirizzare le imprese e gli operatori chiamati a predisporre i bilanci di esercizio, soprattutto durante la fase transitoria, che costituisce un momento particolarmente delicato in cui ci si trova ad adottare regole, spesso anche articolate, senza avere alle spalle comportamenti consolidati sui quali fare affidamento.

Per limitare le incertezze, il documento analizza le casistiche potenzialmente più frequenti su alcuni temi di interesse quali:

- l’informativa comparativa,

- l’adeguamento ai nuovi schemi,

- l’adozione di nuovi criteri di valutazione,

- le disposizioni per piccole società e micro-imprese.

Cambiamento dei principi contabili

A seguito delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015, l'Oic ha revisionato i principi contabili nazionali e in data 22 dicembre 2016 ha pubblicato i nuovi 20 Principi contabili nazionali aggiornati.

La mini guida di marzo 2017, in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali, delinea soluzioni operative e individua best practice secondo un approccio dinamico e progressivo che tiene conto della continua e costante evoluzione della realtà economica.

Retroattività

L’Oic 29 riconosce due tipi di cambiamenti per i principi contabili:

- cambiamenti obbligatori, come quelli dettati dal Dlgs 139/2015,

- e cambiamenti volontari.

I primi sono rappresentati da cambiamenti delle norme di legge o dei principi contabili, mentre quelli volontari sono adottati in autonomia dal redattore del bilancio per migliorare la qualità della rappresentazione dello stesso.

Il passaggio dalle vecchie disposizioni alle nuove, di solito richiede:

Applicazione retroattiva

I cambiamenti dovuti all’adozione delle norme del Dlgs. n. 139/2015 sono contabilizzati con l’applicazione al 1° gennaio 2016.

Dunque, l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni relative a bilanci di esercizio e consolidati dovrebbe essere effettuata subito dopo il bilancio di apertura al 1° gennaio 2016.

Ma, dovendosi tener conto anche dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali, è necessario che il cambiamento sia effettuato in seguito alla data di pubblicazione degli stessi.

Pertanto - si legge nelle linee guida - se il sistema informativo di riferimento consente di modificare i dati in via retroattiva, l’operazione può essere effettuata in data 1° gennaio 2016; mentre, se il sistema informativo non consente la retrodatazione, l’operazione viene compiuta nella data in cui ciò è possibile, riportando e tenendo conto che la data dell’operazione deve coincidere con la data di apertura dell’esercizio (all’1 gennaio 2016).

Di fatto, quindi, la retroattività è possibile quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento. L’imputazione dell’effetto pregresso avviene nella voce del patrimonio netto «Utili/perdite a nuovo» o, se più appropriato, in altra voce dello stesso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy