Con il Pronto Ordini del 25 maggio 2022, n. 101, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito al quesito pervenuto lo scorso 21 aprile, relativo alla situazione di incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’assunzione a tempo determinato presso una PA per lo svolgimento di un incarico attribuito in attuazione del PNRR 2022-2026, ai sensi dell’art. 31 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.
Il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, parzialmente modificato dal decreto legge 152/2021, enuncia le misure urgenti riguardanti il rafforzamento della capacità amministrativa e delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Nello specifico - in deroga ad alcuni limiti contrattuali previsti dalla normativa vigente - si prevendono nuove modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali in attuazione del PNRR da parte delle Amministrazioni pubbliche.
Al fine di potenziare la capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione, si adottano tre nuove procedure di reclutamento:
Per quanto concerne l’assunzione a tempo determinato di personale qualificato, a seguito alle procedure concorsuali verranno pubblicati le graduatorie dalle quali l’Amministrazione procederà all’assunzione.
Nel predetto caso per i professionisti non sarà prevista la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza, inoltre, sarà possibile conservare l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori.
Alla luce di quanto esposto si evince che - nei casi previsti dall’art. 1 del DL n. 80/2021 - il Legislatore ha ammesso una espressa deroga alla disciplina riguardante l’incompatibilità tra lo svolgimento di rapporto di pubblico impiego e l’esercizio di attività professionale.
Il professionista che svolge una prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato presso una PA (in attuazione del PNRR) potrà svolgere contestualmente la propria attività professionale.
L’iscritto, in ogni caso, dovrà rispettare i principi generali del Codice deontologico della professione, astenersi dallo svolgimento della stessa qualora dovessero emergere conflitti di interesse, ovvero una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".