Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini 1° dicembre 2021, n. 243, fornisce chiarimenti in merito alla situazione di incompatibilità del professionista iscritto, che risulti, contestualmente, amministratore unico di una società manifatturiera sulla base di un contratto d’opera professionale e titolare di una partecipazione societaria pari all'1% del capitale sociale.
Secondo il parere del Consiglio Nazionale, l’incompatibilità si realizza allorquando l’iscritto abbia un interesse economico prevalente all’interno della società di capitali (socio di maggioranza) e sia rivestita la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali.
La situazione di incompatibilità ricorre, altresì, nel caso in cui la partecipazione avvenga in maniera indiretta, attraverso l’utilizzo di un altro soggetto (coniuge non legalmente separato o un parente entro il 4° grado), fermo restando che tali rapporti giuridici debbano essere adeguatamente comprovati ovvero si dimostri l’interesse economico del soggetto.
Ad ogni modo, l’Ordine - qualora sia accertato l’interesse economico prevalente nella società di capitali – dovrà, comunque, constatare se il professionista riveste il ruolo di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale per il perseguimento dell’interesse di colui che lo ha conferito.
Il predetto caso, infatti, costituisce una fattispecie di esenzione dell’incompatibilità, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
Se l’iscritto riveste la carica di amministratore della società, dietro specifico mandato, l’attività di impresa non è incompatibile con l’esercizio della professione.
Al fine di escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità, l’iscritto, dovrà dimostrare la mancanza di un interesse economico proprio nella società attraverso la ricorrenza dei seguenti elementi:
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