Cndcec. Approvate le regole per la redazione del decreto di trasferimento
Pubblicato il 04 agosto 2011
Dopo la riforma del 2005, molti professionisti si sono trovati nella condizione di svolgere la funzione di delegati alle vendite a seguito di procedure esecutive immobiliari.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha, così, approvato e diffuso un vademecum per la corretta redazione del decreto di trasferimento. Cioè, un equivalente del rogito notarile nella compravendita tra privati, che deve essere rilasciato dal professionista nel caso di una vendita immobiliare forzata. Tale decreto è predisposto dal delegato, ma riporta la firma finale del giudice dell’esecuzione.
Nel vademecum si evidenziano le fasi finali dell’atto di vendita, in cui il delegato predispone il suddetto documento, che rimane un atto del giudice dell’esecuzione.
Viene riportato un fac-simile del documento utilizzabile nel caso il tribunale non abbia predisposto un proprio modello; vengono analizzati tutti gli aspetti procedurali, preliminari e successivi; vengono dettate le regole per redigere correttamente il decreto.
Alla luce delle recenti novità legislative, sono state ricordate sia le regole che hanno abolito l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza che quelle relative alla conformità catastale degli immobili, che secondo l’orientamento prevalente non devono rientrare nel decreto di trasferimento.
Infine, uno spazio è dedicato anche alle modalità operative con cui richiedere trascrizioni, volture e cancellazioni, oltre che la registrazione all’agenzia delle Entrate.
Il decreto di trasferimento deve contenere – come parte fondamentale – l’ingiunzione di rilascio dell’immobile, che assume valore di titolo esecutivo.
Al professionista delegato, benchè non vi sia obbligo stabilito, è consigliato di comunicare il decreto di trasferimento all’aggiudicatario (per gli adempimenti fiscali), al debitore esecutato e al custode (per la consegna del bene).