Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le regole tecniche antiriciclaggio elaborate dal Cndcec, come organismo di autoregolamentazione, vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo.
Il compito del Consiglio nazionale discende dall’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007, che demanda agli organismi di autoregolamentazione di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del d.lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.
Si ricorda che le regole sono state pubblicate sul sito Cndcec il 23 gennaio 2019, attraverso il documento: “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.
Obblighi antiriciclaggio:
In un comunicato stampa dello scorso anno, datato 23 gennaio 2019, il Consiglio nazionale spiegò in breve gli obblighi.
Valutazione del rischio. Le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all’obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall’altro, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.
Adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata. Le regole prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.
Conservazione dei documenti, dati e informazioni. La conservazione è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.
A ricordare l’operatività del documento Giuseppe Sciarretta - Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano - che sull’aspetto sanzionatorio, collegato all’omessa autovalutazione del rischio da parte del professionista, scrive: “In realtà non vi è una sanzione ‘diretta’ prevista dal D.Lgs. n. 231/2007 in caso di ‘omessa’ autovalutazione del rischio o mancata ottemperanza delle regole tecniche emanate dagli organismi di autoregolamentazione, sebbene queste siano vincolanti. A parere di chi scrive, però, l’omessa autovalutazione del rischio da parte del professionista andrebbe ad impattare negativamente sulle eventuali sanzioni elevate a seguito di altre violazioni. Gli articoli 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione) e 57 (Inosservanza degli obblighi di conservazione) del D.Lgs. n. 231/2007 prevedono che la gravità della violazione (sanzione maggiore) è determinata anche tenuto conto dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; tutte voci rientranti nella valutazione del rischio di vulnerabilità”.
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