La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Per contro, rientra nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
E’ questo il principio “da applicare come “limite di ordine generale”, invalicabile dalla legge regionale, in materia di professioni” ribadito dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018 e con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Puglia n. 60/2017 (Disposizioni in materia di clownterapia).
La legge regionale in oggetto definiva la qualifica professionale del clown di corsia, riconosciuta al termine di uno specifico percorso professionale disciplinato da regolamento della Giunta regionale.
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