Con sentenza depositata l’11 marzo 2020 relativamente alla causa C-511/17, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata in merito ad una domanda pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Tale domanda era stata presentata in relazione ad una controversia tra una cittadina ungherese ed un istituto di credito, con riguardo all’asserita abusività di talune clausole che figuravano in un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera.
In particolare, era stato chiesto ai giudici europei se, ai sensi della disposizione della direttiva sopra menzionata, il giudice di merito dovesse o meno esaminare individualmente ogni clausola contrattuale nella prospettiva della possibilità di considerarla abusiva, indipendentemente dalla circostanza del necessario esame dell’insieme delle pattuizioni del contratto.
La Corte, nelle proprie conclusioni, ha così spiegato che il giudice nazionale, quando venga investito da un consumatore dell'accertamento del carattere abusivo di alcune clausole del contratto concluso con un professionista, non è tenuto ad esaminare d’ufficio e individualmente l’insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive.
Egli è invece tenuto ad esaminare solo quelle che sono connesse all’oggetto della controversia, per come delimitato dalle parti.
Anche se – ha continuato la Corte europea – ai fini della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale a fondamento delle pretese del consumatore, occorra prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, “tale considerazione non implica, di per sé, un obbligo, per il giudice nazionale adito, di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di tutte le suddette clausole”.
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