Clausola di esonero, sanzione solo in caso di elusione

Pubblicato il 14 aprile 2014 E' stata esclusa la sanzione disciplinare della censura nei confronti di un notaio che in numerosi atti di pubblicazione di testamento olografo e di attivazione di testamenti pubblici aveva fatto ricorso a clausole di esonero dall'obbligo di trascrivere i relativi acquisti immobiliari mortis causa.

Il professionista aveva anche chiesto, con riferimento all'attività indicata, degli onorari ridotti.

L'illecito va provato


La Cassazione, a cui è stato sottoposta la vicenda – sentenza n. 4485 del 25 febbraio 2014 – ha ritenuto corretta la decisione resa dai giudici dei gradi precedenti secondo cui, nella specie, nulla consentiva di ritenere che la clausola di esonero fosse mirata ad un'elusione sostanzialmente pilotata dell'obbligo di pubblicare le disposizioni testamentarie a titolo particolare.

Ed infatti, era ragionevole ritenere che fosse nell'interesse dei beneficiari il mero atto di pubblicazione o attivazione del testamento, anche rinviando ad un secondo tempo le ulteriori formalità.

Onorari ridotti


Per quel che riguarda la riduzione degli onorari, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la condotta del notaio che si limiti a farsi corrispondere onorari e spese per le prestazioni effettivamente erogate “non può essere ragionevolmente inteso come indice sicuramente rivelatore di un intento di slealtà e di concorrenza indebita nei confronti della classe notarile nel suo insieme”.
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