Class action nel Codice del processo civile

Pubblicato il 04 giugno 2015

Nella seduta del 3 giugno 2015, la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge che riscrive la disciplina dell'azione di classe.

Ai sensi delle nuove norme, la class action viene spostata dal Codice del consumo all'interno del Codice di procedura civile, con l'introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto, proprio in materia di azione di classe.

Azione di classe a tutela di tutti i diritti individuali omogenei

La relativa azione diviene esperibile a tutela di tutti i diritti individuali omogenei e non solo, ossia, i diritti individuali dei consumatori ed utenti; si prevede, inoltre, che la classe possa essere costituita non solo da consumatori/utenti, ma anche da imprese, pubblica amministrazione e associazioni.

Tra le altre previsioni, si segnala la possibilità di adesione all'azione sia nel momento precedente alla trattazione della causa sia successivamente, a seguito della sentenza di accoglimento.

A tal proposito, viene previsto che, con la detta sentenza, il tribunale dichiari aperta la procedura di adesione, fissando, per tale incombente, un termine perentorio non superiore a centottanta giorni.

Previsto, altresì, che il convenuto condannato corrisponda direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza un importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione.

Il testo del provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy