Nei casi in cui l’azione di classe risulti finalizzata unicamente alla tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche a tutelare un interesse collettivo, l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex articolo 111, settimo comma della Costituzione.
La stessa ordinanza, infatti, non ha natura decisoria ed il medesimo diritto è comunque suscettibile di tutela, attraverso l’azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno.
Lo ha spiegato la Corte di cassazione con sentenza n. 26725 del 23 ottobre 2018, di rigetto, per inammissibilità, del ricorso sollevato da un’associazione di consumatori contro la conferma della non ammissibilità di un’azione di classe pronunciata in secondo grado, in sede di reclamo.
Nella loro sentenza, gli Ermellini hanno fatto riferimento all’intervento chiarificatore introdotto, nelle more del giudizio, dalle Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenza n. 2610/2017) per quanto riguarda la class action di cui all’articolo 140 bis del Codice di consumo.
Le Sezioni Unite, in detto contesto, avevano precisato che la dichiarazione di inammissibilità rende non riproponibile l’azione di classe da parte degli stessi attori – non lesi per la proponibile tutela individuale - non inficiando, invece, la posizione degli altri soggetti annoverabili nella classe, i quali possono riproporla nel caso non abbiano aderito all’azione dichiarata inammissibile.
Nel caso specificamente esaminato, attraverso il rigetto del reclamo contro l’inammissibilità dell’azione dichiarata in sede di prime cure, la Corte d’appello aveva emesso un provvedimento riconducibile, in assoluta evidenza, alla tipologia non decisoria indicata nell’intervento a SU.
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