Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito posto da Confagricoltura, Coldiretti e CIA, ha ricordato che gli articoli 8 e 19 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, dispongono rispettivamente che:
Quindi, la normativa in questione dispone la spettanza dell’integrazione salariale CISOA a tutti gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato - dunque anche a quelli dipendenti dai coltivatori diretti – anche se i coltivatori diretti sono esonerati dall’obbligo di versare all’INPS la relativa contribuzione.
In conclusione, la nota prot. 10593 del 13 maggio 2016 chiarisce che, essendo questi lavoratori coperti da specifico ammortizzatore sociale, gli stessi non sono assoggettati alla disciplina del Fondo di solidarietà residuale (divenuto Fondo di integrazione salariale dal 1° gennaio 2016), in quanto tale Fondo è istituito per i settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale.
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