Cirio bond, restituzione senza risarcimento se l'appello incidentale è tardivo
Pubblicato il 13 dicembre 2014
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
26159 del 12 dicembre 2014, ha cassato una sentenza con cui i giudici di merito avevano condannato una banca, nell'ambito di un'operazione di acquisto di
Cirio bond da parte di due risparmiatori, al
risarcimento del danno subito dal medesimo oltre alla
restituzione del capitale investito e dei relativi accessori.
I giudici di legittimità, in particolare, fermo restando il riconoscimento della risoluzione dell'operazione e la conseguente condanna alla restituzione del capitale e degli accessori, hanno accolto la doglianza avanzata dall'Istituto di credito relativamente alla
domanda di risarcimento degli attori in quanto quest'ultima, respinta dal Tribunale, era stata
riproposta in sede di gravame con un appello incidentale tardivo e quindi
inammissibile.
A detta della Cassazione, proprio per l'
effettiva tardività dell'appello incidentale, il giudice di secondo grado aveva errato nel dare ingresso ad una domanda - quella di risarcimento nel caso in esame - che non era stata accolta dal Tribunale e che, conseguentemente, non poteva essere presa in considerazione in sede di gravame, se non tempestivamente allegata.