Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare irrogata ad un avvocato per aver esposto, in una comparsa conclusionale, una circostanza non veritiera.
Il legale, nell’atto processuale, aveva riferito che la parte da lui difesa aveva avanzato un'offerta transattiva che non era stata però accettata dalla controparte.
Condotta, questa, che era stata sanzionata, dal COA di riferimento, con la sospensione per due mesi dall’esercizio della professione, sanzione poi rideterminata e sostituita con la censura mediante provvedimento del Consiglio Nazionale Forense.
La Suprema corte, con sentenza n. 33373 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto infondati i rilievi avanzati dall’avvocato ricorrente, ritenendo che la valutazione contenuta del provvedimento impugnato avesse correttamente valutato le risultanze processuali emerse nonché puntualmente evidenziato le ragioni per le quali era stata desunta la volontarietà di una rappresentazione non veritiera del comportamento della parte; rappresentazione, questa, finalizzata ad ottenere una più favorevole regolazione delle spese processuali e integrativa, pertanto, della condotta ascritta al professionista.
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