Circolazione stradale Indennizzo diretto esteso

Pubblicato il 08 febbraio 2017

Indennizzo diretto anche con più di due veicoli

La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e quello nei cui confronti questi rivolge le sue pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli, i cui conducenti siano responsabili del danno.

E’ questa la lettura fornita dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, sulla base di quanto emerge dal Regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 Codice delle assicurazioni private (D.p.r. n. 254/2006, art. 1 comma  1, lett. d), contenente la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, secondo cui la suddetta procedura si applica in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.

La conclusione cui è giunta la Corte Suprema, risulta coerente con la ratio della disposizione di cui all'art. 149 Codice delle assicurazioni, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto, per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati soli danni alle cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi direttamente alla loro compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione.

Indennizzo escluso se vi sono più responsabili

Orbene detto meccanismo di rappresentanza e compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate – conclude la terza sezione, chiamata, con ordinanza n. 3146 del 6 febbraio 2017, a decidere in una causa di risarcimento danni dipesi da incidente stradale – risulta articolato in modo da poter operare non solo in caso di sinistro con un unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati. Resta escluso il solo caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, vi sarebbe il coinvolgimento di altre compagnie assicurative.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy