Circolare della Giustizia: tirocinio di 18 mesi retroattivo

Pubblicato il 05 luglio 2012 Con circolare del 4 luglio 2012, il ministero della Giustizia interviene a fornire chiarimenti circa l’interpretazione dell'articolo 9, comma 6, del Decreto legge del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 relativamente alla durata di 18 mesi del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate e, in particolare, alla sua eventuale applicazione retroattiva.

Il ministero era stato consultato da privati ed Ordini professionali proprio in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro che avessero iniziato il tirocinio anteriormente al 24 gennaio 2012, prima, quindi, della data di entrata in vigore della nuova legge.

Il dicastero, mutando il proprio orientamento in un primo momento contrario all’irretroattività delle nuove disposizioni, ha precisato “deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza”.

Ciò in considerazione della volontà del legislatore – si legge nel testo della circolare – “chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni”.

Una diversa interpretazione, d’altronde, determinerebbe situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio in violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
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