L’agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi dei soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille per l’esercizio 2018, anno d’imposta 2017.
Si tratta dei nuovi iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che potranno beneficiare della ripartizione del 5 per mille dell’Irpef.
L’elenco, che sostituisce quello provvisorio reso noto l’11 maggio, è stato redatto considerando le richieste di correzione degli errori segnalati dai legali rappresentanti dei candidati, entro il termine del 21 maggio.
Le Entrate hanno aggiornato anche gli elenchi permanenti degli enti che non sono più tenuti a presentare annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Una nuova dichiarazione sostitutiva viene chiesta solo in caso di modifica del rappresentante legale.
Tale lista aggiorna quella pubblicata lo scorso 28 marzo ed attiene agli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di ricerca scientifica e sanitaria.
Il 2 luglio 2018, ricorda il comunicato stampa del 25 maggio 2018, è la data che i nuovi iscritti devono tenere a mente. I legali rappresentanti degli enti del volontariato inseriti negli elenchi definitivi sono, infatti, chiamati a presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione al contributo.
La dichiarazione va compilata in base al modello conforme a quello pubblicato sul sito agenziale e occorre allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Stesso adempimento vale per le associazioni sportive dilettantistiche, ma il destinatario cambia: la documentazione va presentata alla struttura del Coni competente per territorio.
Per coloro che non hanno ancora presentato la domanda d’iscrizione e/o la documentazione integrativa richiesta, è aperta la possibilità di provvedere entro il 1° ottobre 2018.
In questo caso viene chiesto di versare una sanzione di 250 euro, con modello F24, indicando il codice tributo “8115”.
Si ricorda che i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti già alla scadenza ordinaria di presentazione della domanda, ossia:
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