Cigs possibile in caso di concordato preventivo con o senza cessione di beni

Pubblicato il 24 luglio 2013 Il Ministero del lavoro, con interpello n. 23 del 22 luglio 2013, risponde alla istanza presentata dalla Fim-Cisl, in ordine alla disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali (art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, modificato dall'art. 46-bis, comma 1, lett. h, del decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012).

Nella specie, oggetto dell'istanza è se, alla luce della nuova normativa, sia o meno possibile, nell'ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione di beni, concedere all'azienda interessata il trattamento Cigs.

In materia, il Ministero del lavoro, con decreto n. 70750 del 4 dicembre del 2012, ha provveduto ad individuare i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di Cigs presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario, facendo riferimento alle richiamate procedure concorsuali. La seconda parte della disposizione afferma che il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto anche “nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione.

Sebbene la norma contempli la sola ipotesi di concessione di Cigs nell'unico caso di concordato preventivo con cessione di beni, il Ministero, con nota n. 14/13876 del 26 maggio 2010, ha chiarito che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentono l'accesso al trattamento in oggetto, in quanto sottoposte al controllo dell'autorità giudiziaria.

Alla luce di queste considerazioni, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.

Va ricordato infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il succitato art. 3 si considera abrogato; pertanto, da tale data, sarà inibita la concessione della Cigs in base alla normativa esaminata.
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