CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali e rimborso delle quote di TFR
Pubblicato il 18 dicembre 2014
A seguito di alcuni quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’
interpello n. 33 del 17 dicembre 2014, ha sostenuto che per i periodi di concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a
procedure concorsuali, ex art. 3 della L. n.
223/1991, il diritto al rimborso delle
quote di TFR matura ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. n.
464/1972, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro (vedi circolare INPS n. 141/1992).
Qualora le suddette imprese collochino in
mobilità i propri dipendenti
fuori dai limiti temporali indicati all’art. 5, comma 6, Legge n. 223/91, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex art. 3 della medesima Legge.
Inoltre, per il Ministero del Lavoro, qualora alla dichiarazione di fallimento consegua la
cessazione del rapporto di lavoro perché il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa, non sembra che possano maturare ulteriori quote di TFR.
In merito ai periodi di eventuale
interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, l’interpello ricorda che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS (cfr. INPS messaggio n. 14963/2010).
Diversamente, nel caso di
richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991, sussiste la
continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso.
Si ritiene pertanto che, nel corso del periodo di fruizione della CIGS, continuino a maturare le quote di TFR con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.