Con il messaggio 15 giugno 2022, n. 2423, l’Istituto previdenziale ha reso note le istruzioni procedurali e le modalità di conguaglio dell’intervento straordinario di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale previsto dall’art. 22-ter, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La nuova causale, introdotta dall’art. 1, comma 200, della legge di Bilancio 2022, è stata istituita per sostenere il processo di transizione occupazionale, all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale ex art. 21, comma 1, lett. a) e b), nelle imprese che occupano più di quindici dipendenti, con il fine di realizzare il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.
Il trattamento potrà essere concesso per un periodo massimo di dodici mesi, non ulteriormente prorogabili.
Come previsto dal tenore letterale dell’art. 22-ter, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, secondo cui “Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’art. 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero (…)”, la nuova misura si rivolge ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti che abbiano attuato azioni di riprogrammazione, riorganizzazione o risanamento aziendale – già conclusi dall’impresa – e dalla quale restino, comunque, lavoratori non riassorbibili e, dunque, a rischio esubero.
La causale in commento potrà essere invocata sia “senza soluzione di continuità” rispetto ad un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga, sia in discontinuità temporale con il citato evento sospensivo del rapporto di lavoro purché sia data attuazione al percorso di formazione e riqualificazione professionale previsto dall’art. 22-ter, comma 2, nello spirito di salvaguardare la professionalità delle maestranze e la valorizzazione della gestione occupazionale delle aziende.
La misura, come precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare 18 marzo 2022, n. 6, deve essere – comunque – necessariamente successiva all’intervento di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale e l’impresa richiedente non dovrà trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile, non ancora esaurito. È, pertanto, da escludersi che il datore di lavoro possa ricorrere all’intervento della causale in commento senza aver fatto preventivamente uso di altri tipi di intervento di CIGS previsti dall’art. 21.
Per accedere alla misura in trattazione deve essere espletata la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 24, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, individuando i lavoratori a rischio di esubero coinvolti dall’intervento e concordando – nella medesima sede – con le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione per la rioccupazione e l’autoimpiego, nonché definire le strategie per la gestione del personale beneficiario, anche individuando eventuali riassorbimenti presso la struttura richiedente. Nel predetto programma di formazione e riqualificazione professionale potranno, naturalmente, essere coinvolti i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
I lavoratori interessati accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), sicché i nominativi dovranno essere comunicati all’ANPAL, che li mette a disposizione delle Regioni interessate. Tali soggetti sono obbligati alla partecipazione delle iniziative intraprese a pena di decadenza del trattamento economico concesso.
Si evidenzia, altresì, che come precisato dal Ministero del lavoro, l’integrazione salariale straordinaria ex art. 22-ter non andrà conteggiata nel periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento, talché il predetto arco temporale opererà in deroga agli artt. 4 e 22, del T.U. in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro.
A seguito delle modifiche operate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rammenta che rientrano nel campo di applicazione della CIGS:
Si rammenta che il soggetto deputato alla concessione del trattamento di integrazione salariale è la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, alla quale va presentata l’istanza entro il termine di sette giorni dalla stipula dell’accordo, attraverso l’applicativo CIGS online e – specificatamente per l’accordo di transizione occupazionale – mediante la scheda n. 11.
Le imprese che presentano la domanda di integrazione salariale ex art. 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Atteso che la misura in commento può essere concessa esclusivamente alle imprese che non devono trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari e che hanno esaurito la disponibilità nel quinquennio mobile, l’Istituto previdenziale ha precisato, con il messaggio 15 giugno 2022, n. 2423, che l’aliquota contributiva addizionale è fissata nella misura prevista dalla lettera c), comma 1, art. 5, pari al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Fermo restando la possibile liquidazione diretta dell’Istituto, raggiungibile all’applicativo Pagamenti CIG/Fondi: flussi SR41/Emens, l’esposizione nel flusso Uniemens dovrà avvenire come segue.
Il contributo addizionale dovrà essere esposto con il nuovo codice causale “E609” avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG straordinaria D. Lgs. 148/2015 art. 22 ter” nell’elemento <CongCIGSCausAdd”.
Gli eventi di cassa straordinaria dovranno essere gestiti con il sistema ticket, indicando nel giorno dell’evento il codice “CSR” (avente il significato di “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) anche nel caso in cui questa non sia ancora stata autorizzata. Dovrà, altresì, essere indicato il codice “T” sul “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Ricevuta l’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate dovrà, invece, essere utilizzato il codice causale “L091” avente il significato di “Conguaglio CIGS D. Lgs. n. 148/2015 art. 22 ter”.
Resta fermo, infine, il termine di decadenza per il conguaglio dei trattamenti richiesti previsto dall’art. 7, comma 3, e cioè entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
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