Cigs in deroga con pagamento diretto, chiarimenti Inps

Pubblicato il 05 luglio 2023

Diramati dall’Inps i necessari chiarimenti in ordine alla Cigs in deroga di cui all’art. 30 del decreto lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2023).

Di seguito, un breve quadro riassuntivo della disciplina, volta a salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e a tutelare i lavoratori coinvolti nell’intervento e tutte le istruzioni contenute nel messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023.

Cigs in deroga, destinatari e finalità

Come accennato, l’art. 30 del decreto lavoro prevede, in situazioni di particolare difficoltà aziendale, la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di Cigs in deroga nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, per le aziende che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti per cause ad esse non imputabili; il trattamento è applicabile anche alle aziende in liquidazione.

Si tratta dunque di un nuovo trattamento che, nella auspicabile prospettiva di una riconversione dei siti industriali e di una ripresa dell’attività lavorativa, salvaguarda l’occupazione e tutela il reddito dei lavoratori.

Durata e modalità di erogazione

Il nuovo periodo di intervento in continuità con il precedente può coprire il periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un totale complessivo di quindici mesi, ed è concesso in deroga a tutti i limiti di durata definiti dalla normativa nazionale vigente (artt. 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015), compreso quello in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino all'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva oggetto del trattamento nell'arco di tempo autorizzato.

L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale è effettuata dall’Inps con pagamento diretto ai lavoratori; per tale motivo l’azienda deve inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione è a carico del datore di lavoro inadempiente.

NOTA BENE: al nuovo periodo di trattamento non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda.

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