Arrivano dall’Inps ulteriori chiarimenti in ordine alla Cigs in deroga, la speciale misura introdotta dall’art. 30 del Decreto lavoro per salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende in crisi, e al relativo contributo addizionale che le stesse sono tenute a versare.
L’argomento è stato affrontato dall’Istituto con precedente messaggio n. 2512/2023, oggetto dell’articolo “Cigs in deroga con pagamento diretto, chiarimenti Inps”; vediamo ora invece le novità contenute nel messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, non prima però di fare un breve riepilogo della normativa generale.
Come accennato, l’art. 30 del Decreto lavoro prevede, per le aziende che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti, per cause ad esse non imputabili, e nel perdurare di situazioni di difficoltà aziendale, la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di Cigs nel biennio 2022-2023 in continuità con il precedente periodo autorizzato e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015; il trattamento è applicabile anche alle aziende in liquidazione.
NOTA BENE: Alla fattispecie in argomento non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste agli articoli 24 e 25 del citato D.Lgs. n. 148/2015.
I trattamenti di integrazione salariale sono erogati direttamente ai lavoratori interessati dall’Inps: il datore di lavoro deve quindi, a pena di decadenza, inviare all’Istituto tutti i dati necessari al pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
In caso contrario, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico dell’azienda.
Il nuovo periodo di intervento in continuità con il precedente copre il periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un totale complessivo di quindici mesi.
I datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’art. 5 del D.lgs n. 148/2015, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, la cui misura varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
NOTA BENE: Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale relativamente alle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
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