Per accedere alla CIGS è necessaria un’anzianità lavorativa di 90 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento e, in merito, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti, con apposita circolare, a seguito di problematiche emerse in sede istruttoria delle domande.
In effetti - spiega la circolare - «in sede di valutazione dei programmi aziendali, è stato riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione».
Pertanto, nel caso di specie - ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro - nel corso dei programmi contemplati dall’art. 21, D.Lgs. n. 148/2015, non avranno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla CIGS.
Di conseguenza, conclude la circolare ministeriale n. 14 del 26 luglio 2017, il requisito in questione sarà verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale.
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