Con il messaggio 15 giugno 2022, n. 2423, l’Istituto previdenziale rende note le modalità di gestione delle denunce contributive per il versamento ed il conguaglio della CIGS correlata agli accordi di transizione occupazionale.
Come noto, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova tipologia di trattamento di intervento straordinario, aggiungendo l’art. 22-ter, al Testo Unico in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, al fine di sostenere le transizioni occupazionali successivamente a periodi di cassa integrazione straordinaria con le causali previste dall’art. 21 del medesimo decreto legislativo. Si rammenta che il trattamento di integrazione salariale connesso all’accordo di transizione occupazionale, richiedibile per un periodo massimo di dodici mesi non ulteriormente prorogabile, è rivolto esclusivamente alle imprese con più di quindici dipendenti che abbiano esaurito le settimane di ammortizzatori sociali richiedibili nel quinquennio mobile di riferimento.
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