CIGS Covid-19, via libera alle domande

Pubblicato il 19 novembre 2021

Tutto pronto per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal cd. “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/21). Infatti, le istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale di tipo emergenziale vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, le domande ex D.L. n. 146/21 possono essere trasmesse dalle aziende a prescindere dall’avvenuta autorizzazione all’integrale precedente periodo di trattamenti; il rispetto di questa condizione, sarà verificato in fase istruttoria.

Con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, l’INPS ha illustrato gli indirizzi che attengono al nuovo periodo di trattamenti emergenziali richiedibili dai datori di lavoro, fornendone le prime istruzioni operative.

CIGS Covid-19, la disciplina

Il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"(cd. “Decreto Fiscale”), contiene, tra l’altro, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria.

ASO e CIGD per Covid-19, le novità

All’art. 11, co. 1 del menzionato decreto legge è stato introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Tale periodo di integrazione salariale può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

La misura si rivolge ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “Decreto Fiscale”, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 8, co. 2, del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021 (cd. “Decreto Sostegni”). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato. Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “Decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

FIS, domanda di assegno ordinario

L’art. 21 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 conferma che possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

CIG emergenziale, termine d’invio delle domande

Le istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale di tipo emergenziale vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a “ottobre 2021”, quindi, il termine di trasmissione è il prossimo 30 novembre.

In caso d’intervento diretto dell’Istituto Previdenziale, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (UniEmens Cig/SR41) vanno trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della Pec con l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

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