Il pagamento della prestazione d’integrazione salariale ordinaria, come previsto dall’art. 7, co. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, viene effettuato dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall’azienda tramite conguaglio. Tuttavia, in caso di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della prestazione fornendo alla competente Struttura territoriale INPS la documentazione necessaria. Nei casi di CIGO per causali “COVID-19”, invece, non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020, fornendo le istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della CIGS e della modalità di pagamento della CIGO.
Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale dispone che le autorizzazioni di CIGS possono essere variate per le seguenti fattispecie:
L’annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l’eliminazione di tale vizio è necessaria l’adozione di un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente decreto.
Dunque, il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la Struttura territoriale competente deve modificare l’autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue.
La revoca, a differenza dell’annullamento, non deriva da un’originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso. Ne sono un esempio i decreti di riduzione parziale del periodo di CIGS su richiesta della ditta stessa, che dichiara al Ministero che non sussistono più le condizioni per usufruire delle integrazioni salariali a partire da una determinata data.
Infine, le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato.
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