Facendo seguito alla Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’Istituto previdenziale ha precluso la possibilità per i datori di lavoro del settore agricolo di richiedere l’integrazione salariale in deroga con pagamento a conguaglio.
Invero, nonostante il comma 6, art. 8, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, abbia razionalizzato il sistema delle integrazioni salariali Covid-19 estendendo le modalità di pagamento a conguaglio a tutti i trattamenti emergenziali, l’Istituto previdenziale, con il Messaggio 4 giugno 2021, n. 2177, atteso che la cassa integrazione in deroga per emergenza Covid-19 è circoscritta ai soli dipendenti con rapporto a tempo determinato (che non possono accedere alla CISOA), ha precluso ai datori di lavoro la possibilità di richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità di pagamento a conguaglio.
Pertanto, le istanze aventi come beneficiari i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo dovranno essere presentate esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.
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