Cig settore moda, al via le domande

Pubblicato il 27 novembre 2024

Dal 3 dicembre 2024 possono essere presentate all’Inps le domande di cassa integrazione (Cig) da parte dei datori di lavoro del settore moda, tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC).

Vediamo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024.

Il decreto legge 160/2024 e il settore moda in crisi

L'industria della moda, e in particolare i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario (TAC), si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti, aggravata da dinamiche economiche globali e da una contrazione della domanda interna.

Per rispondere a questa emergenza, il Governo italiano ha emanato il decreto legge n. 160 del 28 ottobre 2024, che punta a sostenere il reddito dei lavoratori e la tenuta delle imprese di questi comparti strategici.

Obiettivo principale di questa misura è dunque fornire un supporto economico concreto ai lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei settori TAC, una delle filiere maggiormente colpite dall’attuale congiuntura economica negativa.

Questo intervento normativo, che si inserisce nell'ambito del più ampio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si caratterizza per un approccio mirato e innovativo, consentendo deroghe temporanee alle normative ordinarie sugli ammortizzatori sociali per garantire la sostenibilità economica delle imprese e salvaguardare i posti di lavoro, anche in presenza di una forza lavoro media inferiore a 15 dipendenti, categoria spesso esclusa da forme di sostegno analoghe.

Obiettivi

Le finalità del decreto legge si concentrano dunque su tre principali obiettivi.

Ambito di applicazione

Il decreto legge n. 160/2024 si applica in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015, che regolano la durata e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali: si tratta di una deroga peraltro temporanea, resa necessaria dalla gravità della crisi che ha colpito il settore moda e che consente alle imprese di fruire di strumenti di sostegno anche in presenza di vincoli che, in situazioni normali, ne avrebbero limitato l’accesso.

Le imprese interessate sono tenute a rispettare determinati requisiti, tra cui la classificazione nei settori industria o artigianato, secondo quanto stabilito dall’articolo 49 della legge n. 88/1989.

Inoltre, il decreto definisce criteri specifici per accedere alle agevolazioni, includendo solo le aziende che abbiano già raggiunto i limiti massimi di utilizzo dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

Codici ATECO e criteri di accesso per le aziende

Codici ATECO

Il provvedimento è rivolto dunque esclusivamente alle aziende dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, che operano con specifici codici ATECO 2007, elencati in dettaglio nell'allegato 1 al decreto.

Tra i codici ATECO coinvolti figurano:

Criteri di accesso per le aziende

Le aziende richiedenti devono soddisfare specifiche condizioni per accedere al trattamento di sostegno al reddito.

Criteri di accesso per i lavoratori

Anche i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti per poter beneficiare del trattamento di sostegno al reddito in esame.

Come presentare la domanda

Per accedere alle misure in esame, i datori di lavoro devono completare una procedura amministrativa chiara, che comprende:

Le domande per accedere al trattamento di sostegno al reddito devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma digitale “OMNIA IS” messa a disposizione dall’Inps.

Per accedere a OMNIA IS, i datori di lavoro devono:

La procedura per l’invio delle istanze è disponibile a partire dal 3 dicembre 2024. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati prima di questa data (ma non prima del 29 ottobre 2024, data di entrata in vigore del decreto), i termini per la presentazione decorrono proprio dal 3 dicembre 2024.

Tempistiche

I datori di lavoro devono presentare la richiesta entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se il periodo di sospensione o riduzione si colloca tra il 29 ottobre 2024 e il 3 dicembre 2024, i 15 giorni decorrono dal 3 dicembre 2024, data di apertura della piattaforma.

La mancata osservanza di queste tempistiche comporta l’inammissibilità della domanda, rendendo fondamentale un’attenta pianificazione da parte delle aziende interessate.

Documentazione necessaria

La presentazione della domanda richiede l’allegazione di una serie di documenti che comprovino il diritto all’accesso al trattamento di sostegno al reddito.

Importo e durata

Il trattamento di sostegno al reddito è calcolato in base a una percentuale della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate. Tale importo:

Il calcolo del trattamento considera l’orario settimanale e il contratto individuale di ogni lavoratore, includendo anche i ratei delle competenze accessorie come ferie e tredicesima.

Il periodo massimo per cui è possibile beneficiare del trattamento di sostegno è limitato a nove settimane, da utilizzare tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Esenzioni e benefici per i datori di lavoro

Il decreto legge introduce importanti esenzioni e benefici per i datori di lavoro che accedono al trattamento di sostegno al reddito, semplificando i requisiti amministrativi e riducendo gli oneri contributivi.

Neutralizzazione dei periodi autorizzati

Innanzitutto, i periodi autorizzati ai sensi del decreto non incidono sul conteggio delle settimane di integrazione salariale ordinaria o straordinaria previste dalla normativa generale.

Ciò significa che il periodo di sostegno non viene considerato nel calcolo del limite complessivo di utilizzo degli ammortizzatori sociali, permettendo alle imprese di preservare la possibilità di accedere a ulteriori trattamenti in futuro.

Contributo addizionale

Inoltre, i datori di lavoro che accedono al trattamento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Come compilare il flusso Uniemens

Per accedere al trattamento e consentire il recupero delle somme anticipate, i datori di lavoro devono compilare il flusso Uniemens seguendo queste indicazioni:

Richiesta di pagamento diretto

In presenza di gravi difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono richiedere che l’Inps effettui il pagamento diretto del trattamento ai lavoratori. Per fare ciò, devono seguire questi passaggi.

Faq

1. Cos’è il trattamento di sostegno al reddito previsto dal decreto legge n. 160/2024?

È una misura straordinaria che garantisce ai lavoratori del settore moda (TAC: tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario) un’integrazione salariale per far fronte alla crisi economica. Consente di ricevere un trattamento pari all’80% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate.

2. Quali aziende possono accedere al trattamento?

I datori di lavoro idonei devono:

3. Quali lavoratori possono beneficiare del trattamento?

I lavoratori devono soddisfare le seguenti condizioni.

4. Quanto dura il trattamento di sostegno al reddito?

Il trattamento è previsto per un massimo di nove settimane, da utilizzare nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

5. Qual è l’importo massimo che un lavoratore può ricevere?

L’importo del trattamento corrisponde all’80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, fino a un tetto massimo di 1.392,89 euro al mese per il 2024.

6. Come si presenta la domanda per accedere al trattamento?

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma OMNIA IS dell’Inps. È necessario:

7. Quali documenti sono necessari per presentare la domanda?

8. Quali sono le tempistiche per l’invio della domanda?

9. I periodi di sostegno al reddito incidono sui futuri ammortizzatori sociali?

No, i periodi autorizzati ai sensi del Decreto-Legge 160/2024 sono neutralizzati e non vengono conteggiati nel limite complessivo degli ammortizzatori sociali ordinari.

10. I datori di lavoro devono pagare il contributo addizionale?

No, il decreto prevede l’esenzione dal contributo addizionale normalmente previsto per i trattamenti di integrazione salariale.

11. Come avviene il pagamento del trattamento?

12. Cosa fare in caso di errore nella compilazione del flusso Uniemens?

Eventuali correzioni devono essere inviate tramite un flusso Uniemens di regolarizzazione, rispettando i termini di decadenza previsti dalla normativa.

13. Quali codici devono essere utilizzati nel flusso Uniemens?

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