CIG: l’integrazione salariale sostituisce l’indennità di malattia

Pubblicato il 23 giugno 2021

Cassazione: nell’ambito della Cassa integrazione ordinaria con sospensione dell’attività produttiva, l’integrazione salariale prevale sull’indennità di malattia.

La Cassazione sul rapporto tra CIGS, CIG e malattia

La previsione di cui all’ art. 3 della Legge n. 464/1972, secondo la quale il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, non deve essere intesa soltanto in riferimento alla cassa integrazione straordinaria, ma anche alla cassa integrazione ordinaria, quando l'intervento ordinario della cassa riguardi un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo.

Attività produttiva sospesa? Trattamento di cassa integrazione al lavoratore in malattia 

Sussiste, infatti, una piena identità di ratio, tale da consentire l'estensione a quest'ultima ipotesi della regola di sostituzione del trattamento di integrazione salariale all'indennità di malattia, nonché dell'eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Inoltre, il trattamento di cassa integrazione guadagni, sia ordinario che straordinario, non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia o infortunio con diritto alla conservazione del posto e ciò in considerazione della prevalenza della lex specialis, rappresentata dal complesso normativo della CIG, sulla lex contractus, oltre che della speciale disposizione di cui all’art. 3 della Legge già menzionata, interpretata come sopra indicato.

In dette ipotesi, il credito dei dipendenti, in deroga all'art. 2110 c.c., si riduce nei limiti del suddetto trattamento, con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente, erogatore delle relative prestazioni, in tali obbligazioni del datore di lavoro (che rimane tenuto alle anticipazioni), previa la corrispondente riduzione delle medesime.

Parte datoriale, ossia, è tenuta ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale.

E’ questo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per come richiamato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 16382 del 10 giugno 2021.

Nella vicenda esaminata, è stata definitivamente rigettata la domanda di una lavoratrice, volta al pagamento di differenze retributive per asserita illegittima collocazione in CIG nella sospensione del rapporto di lavoro per malattia.

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