Con la circolare n. 69 del 23 aprile 2021 l'INPS spiega gli effetti sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per l'anno 2020 della previsione normativa di cui all'articolo 22 del Cura Italia.
L'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prevede che ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, per i quali non si applichino le altre tutele emergenziali, le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di CIG in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.
La CIG in deroga erogata per le ore di riduzione o sospensione delle attività viene equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Beneficiano di norma dell’indennità di disoccupazione agricola gli operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione e gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l'indennità si riferisce.
Con riferimento specifico alla prestazione di disoccupazione agricola 2020 e ai fini del calcolo dell’indennità secondo le modalità previste dal Cura Italia, l'INPS fa presente che:
L'INPS, con l’obiettivo di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore e acquisito il conforme parere ministeriale, chiarisce che l’equiparazione a lavoro dei periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga trova applicazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
L'INPS si sofferma poi sui criteri di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020 chiarendo che alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti:
L’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per quei lavoratori per i quali la somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 è pari:
- per gli OTD al 40% della retribuzione di riferimento;
- per gli OTI al 30% della retribuzione di riferimento.
N.B. La retribuzione di riferimento è costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
Infine, un cenno ai lavoratori agricoli, provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati, impossibilitati a far rientro nel territorio italiano a causa della pandemia.
Anche in questo caso acquisito il conforme parere ministeriale, l'INPS fa presente che, nell’ottica di evitare ulteriori penalizzazioni, con esclusivo riferimento alle domande definite nel 2021 per gli eventi di disoccupazione di competenza dell’anno 2020, il periodo indennizzabile sarà pari a 180 giorni e che quindi, ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola 2020, saranno indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2020, di durata pari o inferiore a 180 giorni.
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