Cig e mobilità, i chiarimenti della Covip per il riscatto della posizione maturata

Pubblicato il 21 settembre 2012 A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla Covip da parte di un fondo negoziale, sulla facoltà di riscatto per motivi di cassa integrazioni guadagni e mobilità, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha espresso il proprio parere circa il rapporto esistente tra fondi pensione e ammortizzatori sociali.

Relativamente al caso di alcuni lavoratori già assoggettati a Cig, che in pendenza di tale procedura hanno intrapreso nuovi rapporti di lavoro con altre aziende e, successivamente alla fine anche di questi altri rapporti di lavoro, abbiano richiesto il rientro nella procedura di cassa integrazione, la Covip precisa che nel computo dei 12 mesi di Cig che consente il riscatto parziale della posizione individuale maturata presso il fondo pensione non possano essere fatti valere anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti l'instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro. Il periodo di 12 mesi di casa integrazione a zero ore, infatti, deve essere continuativo, non reputandosi ammissibile il cumulo di più periodi di Cig inferiori a un anno.

Riguardo, invece, alla possibilità di richiedere il riscatto parziale da parte di lavoratori sottoposti a procedura di mobilità, indipendentemente dalla durata della stessa, la Covip chiarisce che per il riscatto dovuto a mobilità, la disciplina non prevede alcuna durata minima, fissando il termine da 12 a 48 mesi solo per il caso dell'inoccupazione. Di qui, la conclusione che il lavoratore sottoposto a mobilità ha il diritto di richiedere il riscatto parziale, nella misura del 50%, prescindendo dalla durata dell’ammortizzatore sociale.

Stessa conclusione è stata ribadita con riferimento alla mobilità e al riscatto totale. Anche in questo caso, la Covip ha rilasciato risposta affermativa, sottolineando come la mobilità presupponga il licenziamento del lavoratore e, dunque, la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, per cui è possibile che il lavoratore licenziato e posto in mobilità possa legittimamente esercitare la facoltà di riscatto totale della posizione.
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