La circolare del Ministero del Lavoro n. 17 (8 novembre 2017) ha chiarito le modalità di computo delle durate massime dei trattamenti di integrazione salariale (CIG), con particolare riguardo al concetto di quinquennio mobile e biennio mobile.
Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, il quale costituisce un periodo di osservazione in cui verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi.
Poiché è un parametro mobile, non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo - anche in costanza di utilizzo del trattamento - ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.
Inoltre, sottolinea il Dicastero, per quanto attiene il calcolo della durata massima complessiva, si dovrà operare secondo i seguenti criteri:
Conclude la circolare evidenziando che, per quanto concerne il concetto di biennio mobile quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti, vanno applicati gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile.
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