Chiesa. Necessario specificare i requisiti generali per l’esenzione dall’IMU

Pubblicato il 11 ottobre 2012 È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 237/2012,  il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012  contenente, tra le altre cose, i correttivi per quanto riguarda l’applicazione dell’Imu sugli immobili e gli interventi contro le irregolarità amministrative.

Il provvedimento, infatti, accoglie, nel comma 6 dell’articolo 9, i rilievi formulati dalla Sezione atti normativi del Consiglio di Stato.

Dopo che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha bocciato il decreto del Tesoro per l'applicazione dell'Imu agli immobili degli enti di natura non commerciale, e in particolare alle proprietà della Chiesa, il Governo è intervenuto con celerità ed ha corretto la norma primaria (articolo 91-bis, del DL n. 1/2012), specificando i criteri che il decreto ministeriale dovrà adottare in tema di requisiti per il calcolo dell'esenzione Imu per gli immobili utilizzati con modalità non commerciali.

Per superare definitivamente i rilievi del Consiglio di Stato, l’Esecutivo ha inserito nel Dl n. 174 una disposizione che prevede esplicitamente che il regolamento che dovrà stabilire i requisiti per far pagare l’Imu alla Chiesa e agli enti non commerciali per gli immobili ad utilizzo misto deve individuare anche i “i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività (….) svolte con in modalità non commerciali".

Dunque, per la corretta applicazione dello sconto Imu sarà necessario tener conto non solo degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale dell’uso non commerciale dell’immobile, ma anche dei requisiti generali e di settore, in grado di specificare come vengono svolte con modalità non commerciali alcuni tipi di attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive.

Chiesa, enti no profit, scuole paritarie e ospedali convenzionali potranno, quindi, non pagare l’Imu sulle attività non commerciali solo a condizione che dimostrino di riscuotere "rette simboliche" o di svolgere la loro attività “a titolo gratuito”. Il tutto non senza aggravio di compiti, dal momento che gli stessi soggetti, entro il 31 dicembre 2012, dovranno adeguare il proprio statuto a questi nuovi requisiti fissati dall'Economia, rivedendo, qualora si rendesse necessario, lo svolgimento con finalità non lucrativa delle proprie attività istituzionali.

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