Chiariti i dubbi riguardanti la normativa sulle Cfc

Pubblicato il 02 dicembre 2009

Porta la data del 1° dicembre 2009, il documento n. 15/2009 diffuso dal tavolo interassociativo bi-Ania-Assonime-Confindustria, dal titolo “Commenti in relazione all'articolo 13 del dl 1° luglio 2009 n. 78”. Nel testo si prende in rassegna la disciplina delle Cfc (Controlled foreign company), soprattutto alla luce delle modifiche che sono state apportate dal citato decreto legge.

Molti sono gli aspetti delle nuove disposizioni che preoccupano gli autori del documento, fra queste le principali riguardano: l'entrata in vigore del nuovo impianto normativo, l'esimente costituita dal mercato e la sua corretta interpretazione, le presunzioni di insussistenza di un'effettiva attività collegate ai c.d. passive income, l'interpello obbligatorio a carico delle imprese.

Partendo da tali considerazioni, per gli autori sarebbe, dunque, auspicabile che nelle sedi e nei modi opportuni si possa giungere ad una soluzione più lineare e meno sfavorevole nei confronti delle imprese, pur nel rispetto delle condivisibili ragioni dell'Erario di poter verificare le concrete fattispecie che caratterizzano gli investimenti delle imprese multinazionali.

In particolare, l’osservazione centrale che emerge dal documento riguarda il fatto che rispetto alla disciplina delle Cfc, il Dl 78/09 non contiene alcuna specifica disposizione in ordine alla decorrenza delle modifiche apportate né vi sono deroghe espresse alla disposizione di cui all'articolo 3 dello Statuto del Contribuente, che possano legittimare un'applicazione retroattiva già con effetto sull'esercizio in corso.

Pertanto, la conclusione più ovvia è che le novità apportate alla disciplina delle controllate estere dal Dl 78/09 saranno applicabili solo a partire dal periodo d’imposta 2010, vista l’assenza di una specifica disposizione di decorrenza da parte dell’articolo 13 e visto che il richiamato articolo 3 dello Statuto dei contribuenti dispone esplicitamente che “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. Di conseguenza, anche le modifiche apportate dall’articolo 13, che investono la base imponibile e, quindi, la determinazione dell’Ires, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009. Contrariamente le imprese interessate non avrebbero, infatti, il tempo necessario per verificare i presupposti applicativi per l'esame dei quali è necessario disporre dei bilanci chiusi e delle dichiarazioni dei redditi della società estera.

Altro dubbio interpretativo su cui il testo di Assonime cerca di fare chiarezza è quello che riguarda la modifica in ordine alla condizione esimente che richiede ora l'esercizio di un'effettiva attività industriale o commerciale che deve essere svolta «nel mercato dello Stato o territorio di insediamento». In particolare, si tratta di definire con esattezza il concetto stesso di svolgimento di un'attività nel mercato di uno stato. A tale proposito, si legge nel documento, è plausibile ritenere che la modifica normativa abbia inteso rafforzare l'analoga esimente già prevista nel testo previgente. In questo senso occorrerà dunque dimostrare non soltanto la circostanza che la controllata estera svolga un'attività effettiva, ma anche che essa sia dotata di una struttura organizzativa autonoma radicata nel territorio e capace di svolgere le attività che ne caratterizzano il suo oggetto sociale.

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