Chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro agli atti con più disposizioni

Pubblicato il 08 ottobre 2011 Con la circolare n. 44/E/2011, del 7 ottobre 2011, l’agenzia delle Entrate risponde ad alcuni dubbi interpretativi sull’applicabilità o meno delle imposte fisse di registro, sollevati dal Consiglio nazionale del Notariato, quale organo di rappresentanza dell’ordine professionale.

Nello specifico, l’argomento che è stato oggetto di analisi è l’applicazione o meno dell’imposta fissa di registro nei casi in cui in un unico documento siano contenute più disposizioni donative per le quali non viene corrisposta l’imposta sulle donazioni, in quanto esente ai sensi del TUS (Dlgs 346/1990) o in virtù dell’applicazione di apposite franchigie. Analogamente, è stato chiesto se l’applicazione dell’imposta fissa di registro sia da attuare nel caso di registrazione di atti che recano disposizioni non aventi carattere patrimoniale.

Le conclusioni cui giunge la circolare n. 44/E, in risposta ai quesiti sorti nell’ambito delle attività svolte dal Tavolo di lavoro congiunto fra il Consiglio nazionale del notariato e l’Agenzia delle Entrate, istituito con protocollo d’intesa del 29 ottobre 2010, sono le seguenti:

- nel caso di un atto contenente più disposizioni di natura non patrimoniale, le Entrate specificano che è dovuta una sola imposta fissa di registro. Infatti, l’applicazione distinta dell’imposta di registro è da effettuarsi tutte le volte che ci si riferisce a disposizioni negoziali, che hanno un contenuto economico e che evidenziano capacità contributiva. Viceversa, nei casi in cui non si manifesta capacità contributiva, l’imposta di registro dovrà essere assolta una sola volta in misura fissa. È il caso degli atti pubblici o autenticati che possono essere soggetti a registrazione in termine fisso, con l’applicazione di un’unica imposta di registro fissa (168 euro), a prescindere dal numero di disposizioni che contengono.

- nel caso di registrazione di un atto di donazione contenente più disposizioni donative per le quali l’imposta sulle donazioni risulta non dovuta, si individuano alcune fattispecie specifiche. L’Agenzia ricorda che sono esenti – per esempio – le donazioni sotto franchigia. Cioè, per gli atti che contengono una o più donazioni di valore inferiore alla franchigia (1 milione di euro per il coniuge e i parenti in linea retta, 100mila euro per fratelli e sorelle, 1,5 milioni di euro per i portatori di handicap), non deve essere corrisposta l’imposta di registro. Nemmeno in misura fissa.
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