Chiarimenti sulla tutela dei tirocini formativi
Pubblicato il 13 settembre 2011
Il ministero del Lavoro, con la circolare n.
24 del 12 settembre 2011, chiarisce alcuni aspetti importanti della disciplina del tirocinio formativo in azienda così come rivista dall’articolo 11 del Decreto legge n. 138/2011.
Il novello disposto normativo sancisce che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari possono avere una durata non superiore a sei mesi (proroghe comprese) e possono essere promossi unicamente nei confronti di neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo.
Scopo dell’intervento legislativo – si ricorda – è quello di definire i livelli essenziali di tutela dei tirocinanti e ricondurre l’utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, qual è appunto quella di favorire una preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani che entrano a contatto con il mondo del lavoro, fornendo allo stesso tempo ai servizi ispettivi gli strumenti necessari per contrastare l’utilizzo fraudolento dello strumento.
Non sono poche le perplessità per aziende e giovani lavoratori, dato il rischio per le prime di un’improvvisa limitazione dello strumento dello stage come momento di formazione dei lavoratori e per i secondi di drastica riduzione delle opportunità di lavoro.
Il Ministero, con la circolare in oggetto, ha tenuto a precisare alcuni degli aspetti più controversi della normativa, fornendo alcune chiavi di lettura particolarmente significative.
In primo luogo, ha precisato che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza. Tuttavia, esiste il rischio che se il tirocinio, già in corso alla data del 13 agosto, non risulta conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi finora omessi.
Poi, sono state espressamente indicate una serie di tipologie di tirocinio che non rientrano nel campo di applicazione del decreto. Ad esempio:
- i tirocini di “reinserimento/inserimento” al lavoro svolti principalmente iin favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati;
- i tirocini e stage promossi in favore degli immigrati, nell’ambito del decreto flussi;
- gli stage destinati a particolari categorie di lavoratori svantaggiati, destinatarie di iniziative promosse dal ministero del Lavoro, Regioni e Provincie.
Infine, risultano esclusi anche i cosiddetti tirocini curriculari. Il Ministero precisa che rientrano in tale fattispecie i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolatici, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo ma di completare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità “di alternanza”.