Chiarimenti sulla formazione dell'avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivo

Pubblicato il 17 febbraio 2011 Il messaggio n. 3881/11 dell’Istituto previdenziale si è reso necessario per integrare quanto in precedenza già affermato con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, in materia di formazione dell’avviso di addebito all’esito di accertamento ispettivo.

Dopo aver confermato che il momento di formazione dell’avviso di addebito resta fissato al decorso dei 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, con il nuovo documento l’Inps vuole specificare le diverse situazioni che possono verificarsi in seguito all’accertamento da verbale ispettivo.

Se il trasgressore paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili, è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Il pagamento delle sanzioni entro il termine estingue il procedimento sanzionatorio.

Se il trasgressore paga il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili, non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta (art. 16 della Legge n. 689/1981). Lo stesso soggetto è anche tenuto al pagamento di ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo.

Se trascorrono 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento o sia stato proposto nei termini il ricorso amministrativo, l’Inps procede alla formazione dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. I crediti inseriti nell’avviso di addebito vengono affidati all’Agente della Riscossione, che procede al recupero del credito. Tutto ciò comporta anche il pagamento di un aggio da parte del debitore, pari al 4,65% dell’importo dovuto se il pagamento è effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, oppure pari al 9% se il pagamento avviene oltre il termine indicato.
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