Chiarimenti sul trattamento delle eccedenze di credito pregresse all’ingresso nel consolidato

Pubblicato il 12 maggio 2011 A seguito delle numerose richieste di chiarimento sulle modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva da parte di soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972), in presenza di eccedenze di credito derivanti dal periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel consolidato, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 56/E.

Si ricorda che la Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2077) ha introdotto alcune modifiche al citato articolo 73, per cui i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione dell’Iva di gruppo non possono far confluire nella procedura compensativa l’eccedenza di credito che deriva dal periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, tale eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale è maturata e con riferimento a tale credito il soggetto non solo può compensarlo, ma può anche chiederne il rimborso, a patto, però, che sussistano i presupposti indicati nell’articolo 30 del Dpr 633/1972.

Con la risoluzione n. 56/E dell’11 maggio 2011, l’Agenzia tiene a ribadire che l’eccedenza Iva maturata da una società prima del suo ingresso in una procedura consolidata non si trasferisce al gruppo, ma resta nella sua esclusiva disponibilità e può essere utilizzata dalla stessa società negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo, non essendo computabile neppure nelle liquidazioni di gruppo relative all’anno successivo a quello d’ingresso e a quelli seguenti. Tutto ciò, dal momento che i crediti pregressi non passano di proprietà.

La condizione affinché tale eccedenza possa essere utilizzata dalla stessa società che l’ha generata è che il credito pregresso venga indicato in un apposito rigo della dichiarazione annuale Iva: il rigo VL 10, nell’ambito del quadro VL. Tale rigo, infatti, consente l’esposizione dell’eccedenza rimasta nella disponibilità esclusiva della società stessa e sottolinea che non confluisce nella procedura di liquidazione di gruppo.

Tutto ciò consentirà alle società che si trovano nella situazione descritta di gestire con un trattamento differenziato l’eccedenza di credito relativa all’anno precedente l’ingresso nell’Iva di gruppo rispetto all’eccedenza annuale maturata nel corso degli anni di partecipazione alla predetta procedura. Quest’ultima, infatti, deve obbligatoriamente confluire nella liquidazione di gruppo.

Pertanto, il credito, indicato separatamente, potrà:
 
- essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di legge;
- venire riportato a nuovo all'anno successivo per essere utilizzato in compensazione orizzontale;
- computato in detrazione negli anni successivi, una volta venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo.
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