Il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia è abrogato dal 1° gennaio 2017 e, con circolare n. 2/2013, l’INPS aveva sostenuto che potevano essere accolte le sole domande relative ad eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016, mentre le domande in esame con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non sarebbero state più gestite.
Tuttavia il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che, raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31 dicembre 2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31 dicembre 2016.
Quindi – conclude il messaggio INPS n. 3616 del 20 settembre 2017 – le domande di disoccupazione speciale per l’edilizia potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.
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